Regolamento Coordinamento Settore Alimentare

Art. 1 – Denominazione e ambiti di rappresentanza

È costituito il Coordinamento Confali quale articolazione interna di Confcommercio imprese per l’Italia.

  1. Confali è l’espressione unitaria delle associazioni del settore AgroAlimentare aderenti o affiliate a Confcommercio-Imprese per l’Italia (di seguito per brevità “Confcommercio”).
  2. Confali ha sede a Roma presso la sede di Confcommercio.
  3. Confcommercio è proprietaria in esclusiva del logo e denominazione di Confali, di cui hanno diritto ad usufruire le associazioni componenti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 – Finalità

  1. Confali, nell’interesse generale delle Organizzazioni di cui è espressione ed in coordinamento con Confcommercio:
    1. promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici comuni al settore AgroAlimentare e ne valorizza l’immagine e la valenza qualitativa, rappresentandole nella loro globalità nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, nazionale ed europeo, in armonia con gli indirizzi di Confcommercio e delle singole Organizzazioni componenti; promuove valorizzazione e qualificazione del Settore AgroAlimentare in ogni contesto legislativo, economico e sociale.
    2. Rappresenta le istanze comuni delle associazioni componenti nelle sedi politiche ed istituzionali comprese quelle comunitarie.
    3. Favorisce le relazioni tra le Organizzazioni componenti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo eventualmente i necessari supporti di carattere tecnico ed operativo.
    4. Partecipa, d’intesa con Confcommercio, ad enti, organi e commissioni territoriali, nazionali ed internazionali nei quali la rappresentanza generale ed unitaria del settore AgroAlimentare sia prevista, richiesta o consentita, provvedendo alla designazione dei propri delegati.
    5. Promuove ogni azione utile a favorire la crescita e lo sviluppo delle Organizzazioni componenti valorizzando nel contempo tutte le articolazioni territoriali del sistema organizzativo generale nonché svolgendo, d’intesa con Confcommercio, eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi.

Art. 3 – Impegni delle organizzazioni componenti

  1. Per far parte di Confali le Associazioni presentano domanda sottoscritta dal proprio Presidente o legale rappresentante. Su tale domanda delibera la Giunta di Confali.
  2. Le Organizzazioni componenti di Confali, fatto salvo il principio di autonomia ed indipendenza per gli aspetti di rappresentanza e tutela specifica dei propri associati, sono tenute al rispetto delle decisioni e del ruolo di rappresentanza unitaria espresso da Confali relativamente alle problematiche di carattere generale che investono nella loro interezza il settore AgroAlimentare. 
  3. La qualifica di Organizzazione componente di Confali viene automaticamente persa dalle Associazioni che recedano o decadano dalla qualifica di aderente o affiliata a Confcommercio. Viene persa altresì per recesso, comunicato in forma scritta a Confali dal Presidente o legale rappresentante, oppure per decadenza deliberata dalla Giunta di Confali in seguito a grave o ripetuta violazione delle norme del presente Regolamento, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
  4. La perdita della qualità di Organizzazione componente di Confali, impedisce l’uso dei relativi loghi e denominazione e non esonera dal rispetto degli impegni finanziari eventualmente assunti per effetto della partecipazione a Confali.

Art. 4 – Giunta Confali: Composizione

  1. La Giunta Confali, che stabilisce le linee di politica sindacale e generale del Coordinamento, è costituita: 
    1. dal Coordinatore di Confali, che lo presiede;
    2. dal Presidente di ciascuna delle Organizzazioni componenti o da suo delegato.

Art. 5 – Ufficio di coordinamento

  1. Il Coordinatore di Confali può proporre alla Giunta la costituzione di un Ufficio di Coordinamento avente il compito di collaborare con il Coordinatore di ConfAgroAlimentare per l’esecuzione di quanto deciso nella Giunta.

Art. 6 – Il coordinatore

  1. Il Coordinatore, designato da Confcommercio-Imprese per l’Italia tra i Presidenti delle Organizzazioni, o loro delegati, componenti la Giunta di Confali, coordina e gestisce le riunioni e le attività della Giunta promuovendo e proponendo tutte le opportune iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali.
  2. La durata della carica di Coordinatore coincide con quella degli Organi Associativi Nazionali di Confcommercio – Imprese per l’Italia, rinnovandosi pertanto alla naturale scadenza dei medesimi Organi, secondo le modalità previste al precedente comma 1.
  3. In particolare il Coordinatore, d’intesa con la Giunta, determinerà la costituzione di gruppi di lavoro tematici di cui assume il coordinamento.
  4. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il Coordinatore predispone, d’intesa con la Giunta, il piano delle attività di Confali, con la quantificazione previsionale delle relative risorse necessarie, e lo sottopone annualmente a Confcommercio, che, verificatane la congruenza con le proprie previsioni di bilancio, provvede a metterle a disposizione.

Art. 7 – Risorse operative

  1. Confali si avvale, per lo svolgimento della propria attività, delle risorse finanziarie, organizzative, tecniche, logistiche e professionali messe a disposizione da Confcommercio ed eventualmente dalle organizzazioni componenti.